Innanzitutto un approfondito e attento esame delle misure da adottare e/o già adottate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19. Un esame diretto e scrupoloso del datore di lavoro con il supporto tecnico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (RSPP), il Delegato alla sicurezza e i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Dopo la fase di esame e di sollecita adozione di tutte le misure di tutela della salute dei lavoratori, anche tramite formazione ed informazione ai lavoratori, occorre garantire la più stretta vigilanza con il supporto costante del Medico Competente e di tutti i soggetti attivi come ad esempio i Preposti. Un coordinamento tra queste figure è necessario pertanto si raccomanda di prevedere un comitato permanente anti COVID-19 che sia l’evoluzione della task force eventualmente attivata nella fase acuta della pandemia. Ovviamente, continuazione del lavoro agile per i dipendenti che possono lavorare a casa e stress test continui per verificare falle del sistema e procedure da affinare.
Inoltre, se già adottato, si raccomanda l’adeguamento immediato del Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs 231/2001 con specifica attività di risk assessment. Nel caso invece di impresa che non abbia ancora adottato il Decreto, si raccomanda caldamente di assumere la decisione di adeguarsi e di predisporre il MOGC Perché parlare di 231 oggi? Innanzitutto per il collegamento diretto alla situazione di emergenza sanitaria. L’art. 25 septies del d.lgs. 231/2001 prevede, infatti, che i reati di omicidio colposo e di lesioni gravi e gravissime sono presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente qualora siano l’effetto di comportamenti dolosi volti a perseguire un interesse dell’ente, ad esempio il risparmio dei costi di acquisto di dispositivi di protezione individuale o di realizzazione di altre misure di protezione della salute dei lavoratori. Ma è proprio nella imminente fase 2 di riapertura che si registrerà un ulteriore maggior “bisogno di 231” vista l’ulteriore esposizione delle attività aziendali ai rischi di commissione di altri reati presupposto.
Bastino alcuni esempi: i reati corruttivi nell’ambito delle procedure di gara pubblica per urgenza, fatalmente meno strutturate e proceduralizzate; le frodi in commercio per l’immissione nel mercato di prodotti non rispettosi della normativa e delle specifiche autorizzazioni; i reati societari, di truffa, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di capitali di provenienza illecita come conseguenza di grande immissione di liquidità nel sistema e di attività predatorie delle mafie aventi come target le aziende in difficoltà finanziaria. Per accennare, infine, ai reati tributari di più recente introduzione nel catalogo dei reati 231.
Chiudiamo con la notizia delle prime indagini delle Procure dei rappresentanti legali di alcune strutture di lungodegenza, RSA, disabili per ipotesi di reati di epidemia e omicidio colposi che vedono in alcuni casi estendere l’avviso di garanzia all’Ente proprio per la responsabilità amministrativa di cui all’art. 25 septies prima richiamato.